Piano di Emergenza e di Evacuazione

Il Piano di Emergenza e di Evacuazione e’ uno strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere per una corretta ed efficace gestione degli incidenti quali incendi, fughe di gas, fuoriuscite di sostanze pericolose o qualsiasi altro evento calamitoso che determini la necessita’ di abbandonare la struttura lavorativa (ad esempio terremoti, inondazioni). L’obiettivo del piano di emergenza e’ quello di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti dell’ edificio.
La redazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione e’ obbligatoria per tutti i luoghi di lavoro ove sono occupati 10 o piu’ dipendenti ed in quelli ove si esercitano attivita’ soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16/02/1982.
Lo scopo del piano di emergenza ed evacuazione e’ il raggiungimento di zone sicure da parte di tutto il personale presente.
Le aree di lavoro e gli accessi, devono essere costantemente verificati ed aggiornati affinche’ rispettino oltre alle norme di legge, quelle di buona tecnica e le indicazioni emerse dall’analisi e dalla valutazione dei rischi effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione di concerto con i responsabili dell’attivita’ operativa.
Il Piano di emergenza ed evacuazione e’ parte integrante della relazione tecnica di prevenzione incendi.
Nel piano di emergenza ed evacuazione occorre indicare:
– il numero degli addetti occupati nello stabile;
– la dislocazione degli addetti;
– la composizione della squadra di pronto intervento (antincendio e primo soccorso);
– i mezzi antincendio in dotazione presso lo stabile.
Nel caso di presenza nel sito di ditte esterne, il Datore di lavoro dovra’ ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 9 aprile 2008 , n. 81 prima dell’inizio dei lavori (i) fornire al Responsabile della ditta esterna la valutazione del rischio relativa al sito oggetto dell’ intervento e (ii) fornire il piano di evacuazione ed emergenza con l’indicazione delle procedure da mettere in atto in caso di pericolo immediato.
Nel piano vengono specificate tutte le fasi dell’emergenza:
1) la segnalazione del pericolo;
2) la modalita’ operativa di intervento;
3) la modalita’ di evacuazione e di emergenza.
L’omessa predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione e l’ omessa adozione di misure per il controllo delle situazioni d’emergenza ed istruzioni ai lavoratori per l’abbandono del luogo di lavoro vengono sanzionate.
<< (il datore di lavoro) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche’ i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; >> (Art. 18 D.Lgs. 81/2008 e S.m.i. Comma 1 lettera h)
<< (il datore di lavoro) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da’ istruzioni affinche’ i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non puo’ essere evitato, possano cessare la loro attivita’, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; >> (Art. 43 D.Lgs. 81/2008 e S.m.i. Comma 1 lettera d)
Il datore di lavoro e il dirigente che omettono di adottare le misure minime per la prevenzione incendi sono puniti con l’ ARRESTO da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]
<< Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo (D.Lgs. 81/2008 e S.m.i.) devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumita’ dei lavoratori. >> (Art. 46 D.Lgs. 81/2008 e S.m.i. Comma 2)
Il datore di lavoro e il dirigente che omettono di adottare le misure minime per la prevenzione incendi sono puniti con l’ ARRESTO da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].
L’ omessa predisposizione di idonei presidi antincendio, ivi compresi gli estintori portatili e l’omesso adeguamento dei luoghi di lavoro in ossequio all’allegato IV del D.Lgs. 81/08 comportano in capo al datore di lavoro delle pesanti conseguenze di natura penale. Gli estintori devono essere sottoposti alla manutenzione periodica prevista per Legge. Le uscite d’emergenza devono essere apribili nel verso dell’esodo. Occorre predisporre l’ illuminazione necessaria ad evitare situazioni di pericolo.
<< Il datore di lavoro provvede affinche’:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto piu’ rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. >> (Art. 64 D.Lgs. 81/2008 e S.m.i. Comma 1)
Il datore di lavoro che omette di adeguare a norma di Legge i luoghi di lavoro viene punito con l’ ARRESTO da due a quattro mesi o ammenda da Euro 1.000 a Euro 4.800 [Art. 68, co. 1, lett. b)].
L’ omessa installazione di segnaletica di sicurezza conforme agli allegati XXIV e XXXII del D.Lgs. 81/08 comporta in capo al datore di lavoro rilievi penali.
<< Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformita’ all’articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII. >> (Art. 163 D.Lgs. 81/2008 e S.m.i. Comma 1)
Il datore di lavoro che omette di adeguare i luoghi di lavoro con la necessaria cartellonistica viene punito con l’ ARRESTO da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 [Art. 165, co. 1, lett. a)].

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