Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

Il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali, acronimo DUVRI, è un documento che deve essere elaborato qualora un’impresa esterna intervenga nell’unita’ produttiva della impresa committente per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all’obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento.
Il DUVRI deve essere consegnato al proprio fornitore che deve, prima di iniziare l’attivita’ prender visione dei rischi specifici riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.
<< Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda :
a) verifica, con le modalita’ previste dal Decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneita’ tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica u’ eseguita attraverso le seguenti modalita’:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita’ tecnico professionale(…);
L’inosservanza delle disposizioni che regolano la verifica dell’idoneita’ tecnico professionale dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi comporta ARRESTO del Datore di lavoro e dei Dirigenti da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro [Art. 55, co. 5, lett. b)]
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita’. >> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e S.m.i. Comma 1)
L’inosservanza delle disposizioni che regolano la mancata informazione all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza comporta ARRESTO del Datore di lavoro e dei Dirigenti da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro [Art. 55 co. 5 lett. a)]
<< Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita’ lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. >> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e S.m.i. Comma 2)
<< Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio’ non u’ possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. >> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e S.m.i. Comma 3)
<< Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra’ espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. >> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e S.m.i. Comma 3-ter)
L’inosservanza delle disposizioni che regolano la mancata cooperazione, coordinamento e redazione del DUVRI comporta ARRESTO del Datore di lavoro e dei Dirigenti da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]

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