Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi (acronimo DVR) da una rappresentazione della mappatura dei rischi presenti in un’azienda. L’individuazione dei pericoli e la conseguente valutazione dei rischi in azienda e’ una attivita’ obbligatoria non delegabile a carico del Datore di Lavoro cosi’ come dispone l’articolo 17 Comma a del D.Lgs 81/2008 e S.m.i..
L’inosservanza delle disposizioni che regolano l’effettuazione della valutazione del rischio comporta al Datore di lavoro ARRESTO fino a otto mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 [Art. 55, co. 1, 2 c)]
L’inosservanza delle disposizioni che regolano l’effettuazione della valutazione del rischio comporta al Datore di lavoro ammenda fino 4.000 euro se adotta il documento di valutazione dei rischi in assenza degli elementi essenziali [Art. 55, co. 3 e 4].
Ogni azienda e’ una realta’ unica che presenta una serie di rischi propri che dipendono dal tipo di lavorazione, dal numero di dipendenti, dalla strutturazione e layout degli spazi interni ed esterni e da molti altri fattori che devono essere attentamente valutati.
Il DVR deve contenere tutte le procedure necessarie per l’attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare, i ruoli di chi deve realizzarle ed i piani di miglioramento della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il DVR deve contenere per Legge (Art. 28 D.Lgs. 81/2008 e S.m.i. Comma 2):
<< a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attivita’ lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento e’ rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicita’, brevita’ e comprensibilita’, in modo da garantirne la completezza e l’idoneita’ quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonche’ dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita’ professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. >>
L’inosservanza delle disposizioni che regolano la corretta valutazione del rischio comporta al Datore di lavoro ammenda da 2.000 a 4.000 euro se adotta il documento di valutazione dei rischi in assenza degli elementi di cui ai commi lett. b, c o d[Art. 55, co. 3].
L’inosservanza delle disposizioni che regolano la corretta valutazione del rischio comporta al Datore di lavoro ammenda da 1.000 a 2.000 euro se adotta il documento di valutazione dei rischi in assenza degli elementi di cui ai commi a ed f [Art. 55, co. 4]
<< La valutazione dei rischi deriva da un’attenta analisi che l’imprenditore effettua insieme ad altre figure aziendali: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, se previsto per Legge, il Medico Competente, dopo aver richiesto il parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) >> (Art. 29 D.Lgs. 81/2008 e S.m.i. Comma 1 e 2).
L’inosservanza delle disposizioni che regolano la modalita’ di effettuazione della valutazione dei rischi comporta ARRESTO del Datore di lavoro fino a otto mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 [Art. 55, co. 1 e 2]
<< La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita’. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali >>(Art. 29 D.Lgs. 81/2008 e S.m.i. Comma 3).
L’inosservanza delle disposizioni che regolano la modalita’ di effettuazione della valutazione dei rischi in caso di modifiche di processo o organizzazione del lavoro comporta ammenda da 2.000 a 4.000 euro se adotta il documento di valutazione dei rischi senza le modalita’ di revisione necessaria [Art. 55, co. 3]
<< Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unita’ produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi >> (Art. 29 D.Lgs. 81/2008 e S.m.i. Comma 4).
L’inosservanza delle disposizioni che regolano la errata custodia del documento di valutazione dei rischi comporta a carico del datore di lavoro sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro [Art. 55, co. 5, lett. f)]

MY ADVISOR offre a tutte le aziende la collaborazione di un consulente esperto per valutare e misurare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori a cui sono esposti in ossequio agli obblighi di Legge. MY ADVISOR si occupa di individuare i pericoli, effettuare la valutazione dei rischi e di redigere o supportare il Datore di Lavoro nella redazione del Documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il Datore di Lavoro stesso, l’RSPP ed il Medico Competente. 

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